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Per la legislazione italiana, quando il divorzio è addebitato alla colpa di un coniuge, l'altro perde qualsiasi diritto all'assegno di mantenimento. Resta invece la possibilità di chiedere gli alimenti, cosi' come resta il dovere di entrambi i coniugi di provvedere al sostenimento dei figli. La differenza tra alimenti ed assegno di mantenimento è enorme. Gli alimenti possono essere richiesti dal coniuge che versi in stato di bisogno e sono determinati in somme di denaro in genere di entità relativamente modesta. L'assegno di mantenimento, dovuto al coniuge cui non sia addebitabile la fine dell'unione, è invece quantificato in modo che al coniuge meno abbiente sia garantito un tenore di vita complessivamente analogo a quello che avrebbe potuto godere se il matrimonio non si fosse sciolto. Secondo il diritto canonico, non esiste un diritto del coniuge all'assegno di mantenimento dopo la dichiarazione di nullità. Ed è ovvio sia cosi', per la natura stessa della nullità e di un matrimonio che si considera mai celebratoDal momento che la nullità del matrimonio impone di considerare quel matrimonio come mai celebrato e mai esistito, e dal momento che la delibazione della sentenza di nullità fa stato tra le parti dal momento in cui diviene efficace nell'ordinamento italiano, la nullità puo' esplicare enormi effetti sui rapporti patrimoniali tra i coniugi la cui causa divorzile non sia stata ancora completamente definita. Conseguentemente, la legislazione canonica si intreccia con quella italiana con conseguenze in certi casi dirompenti. Infatti, se prima della definizione del divorzio e del regime patrimoniale tra i divorziati sopraggiunge la delibazione della sentenza di nullità ecclesiastica, decade il diritto all'assegno di mantenimento perché il giudice italiano non puo' disporre l'assegno di mantenimento per un matrimonio che ora anche per l'ordinamento italiano non è mai esistito. Ci si puo' chiedere per quale ragione, scioltosi il matrimonio, ed in assenza di figli, uno degli ex coniugi debba essere tenuto a pagare alimenti ed eventualmente assegno di mantenimento all'altro coniuge. Dal punto di vista del coniuge che riceve queste somme di denaro si tratta naturalmente di un diritto, per chi paga è spesso una sorta di estorsione mensile. Per come sono configurati nel nostro ordinamento, alimenti e assegno di mantenimento presentano tratti chiaramente distinti, ma si fondano su un principio comune. Contrariamente a quanto molti pensano, alimenti e assegno di mantenimento non sono una sorta di risarcimento dei danni a carico del coniuge colpevole del fallimento del matrimonio. Sono entrambe forme di assistenza ed al tempo stesso una sorta di vaccinazione di Stato contro il rischio che il coniuge economicamente piu' debole si ritrovi in una situazione paraschiavile verso un partner agiato da cui non puo' divorziare per non ritrovarsi in mezzo ad una strada o comunque a vivere in condizioni materiali nettamente sfavorevoli rispetto a quelle matrimoniali. Ci si puo' chiedere  che senso abbia oggi l'assegno di mantenimento e perché nessuno proponga di abolirlo. L'attuale assetto legislativo presenta enormi incongruenze e distorsioni. Nel caso di un matrimonio dichiarato nullo dai tribunali ecclesiastici, magari dopo anni di convivenza e la nascita di qualche figlio, non c'è possibilità di assegno di mantenimento né di alimenti (con eccezione degli alimenti per i figli), ma nel caso di divorzio dopo soli pochi mesi di convivenza matrimoniale l'assegno di mantenimento puo' invece essere assegnato. Potremmo dire, con un facile slogan, ti sposi un miliardario, o una miliardaria, divorzi subito e ti sistemi per la vita. Cosi', il binomio matrimonio-divorzio diventa a volte, e non di rado, un buon mezzo di arricchimento personale, o se preferite di prepensionamento sui generis. Altre volte, il coniuge economicamente svantaggiato, nonostante una legislazione all'apparenza iperprotettiva, si ritrova letteralmente in mezzo ad una strada.